L'A.S.D. San Marino Calcio ricorre contro la CFA FIGC per la penalizzazione di un punto in classifica irrogata in primo grado
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. San Marino Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione n. 0033/CFA-2026-2027 della Corte Federale d'Appello, Prima Sezione, della FIGC, depositata il 27 agosto 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0031/TFNSD-2026-2027, è stata confermata, a carico della A.S.D. San Marino Calcio, la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.
La vicenda trae origine dal deferimento, con atto n. 1263/973pf25-26/GC/PN/fm del 15 luglio 2026, depositato in data 17 luglio 2026, spiccato dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto, a carico, tra gli altri, della A.S.D. San Marino Calcio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, della condotta posta in essere dal suo presidente e legale rappresentante, in ordine all'omesso pagamento, in favore del sig. Alessandro Fabbri, degli importi accertati dal Collegio arbitrale LND-AIC nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia.
La società ricorrente, A.S.D. San Marino Calcio, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere il ricorso e di annullare la decisione n. 0033/CFA-2026-2027, con conseguente annullamento della decisione di primo grado nella parte in cui ha irrogato il punto di penalizzazione in classifica nei suoi confronti;
- in via subordinata, di annullare la decisione della CFA con rinvio a questa per la revoca della sanzione, tenuto conto dell'integrale adempimento dell'obbligazione pecuniaria avvenuto il 17 luglio 2026;
- in via ulteriormente subordinata, di ridurre la sanzione a termini proporzionati alla fattispecie concretamente verificatasi, tenuto conto dell'avvenuto adempimento prima della pronuncia della CFA;
- in ogni caso, di adottare ogni altro e più opportuno rimedio ritenuto idoneo a tutela dei suoi diritti.